29 Marzo 2024
L’11 Maggio 2015 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la cosiddetta legge sul Divorzio breve (Legge 6 maggio 2015, n. 55), che interviene sulla disciplina della separazione e del divorzio, riducendo i tempi per la domanda di divorzio, fino a questo momento fissati dal legislatore in tre anni dalla avvenuta separazione giudiziale o consensuale tra i coniugi.

Con la riforma, si è voluto ridurre lo spatium deliberandi per un’eventuale riconciliazione o ripensamento, ma non è stato compiuto il passo, più deciso, quello di eliminare la fase della separazione per giungere fin da subito allo scioglimento del vincolo matrimoniale.

La legge interviene con soli tre articoli che apportano i seguenti cambiamenti.

Anticipazione della domanda di divorzio

L’art. 1 della nuova legge va a modificare l’art. 3 comma 1 lett. b n. 2 della legge n. 898/1970 che disciplina i casi di scioglimento del matrimonio.

Nelle separazioni giudiziali:

si riduce da tre anni a dodici mesi la durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio;
il termine decorre - come attualmente previsto - dalla comparsa dei coniugi di fronte al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

Nelle separazioni consensuali, anche in caso di trasformazione da giudiziale in consensuale:

si riduce a sei mesi la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio;
il termine decorre analogamente dalla comparsa dei coniugi di fronte al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

I sei mesi decorrono inoltre, pur non essendo specificato nel testo di legge, dalla data certificata nell´accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati ovvero dalla data dell´atto contenente l´accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile.

Scioglimento anticipato della comunione legale

La seconda novità riguarda lo scioglimento anticipato della comunione legale.

L’art. 2 modifica l’art. 191 c.c. inserendo un’ulteriore comma che prevede lo scioglimento della comunione legale: in caso di separazione giudiziale, nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, in caso di separazione consensuale, dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione dei coniugi dinanzi al presidente, purché successivamente omologato.

Fino ad oggi la comunione legale si scioglieva con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa della separazione consensuale.

Lo scioglimento ha efficacia ex nunc, quindi non retroagisce fino al momento della domanda di separazione personale. Ciò comportava molteplici conseguenze di ordine negativo. In primo luogo il rischio che il patrimonio comune rimanesse immobilizzato, almeno per tutta la durata del giudizio di 1° grado per la separazione giudiziale, se non addirittura per altri due gradi di giudizio.

Gli acquisti compiuti da un solo coniuge in questo lasso di tempo potevano cadere in comunione, anche se i coniugi ormai non coabitavano più ed era venuta meno la comunione morale e spirituale che li univa, ed era, infine, possibile per un coniuge disporre dei beni comuni sottraendo sostanze al patrimonio familiare.

La Cassazione aveva riconosciuto la possibilità di avanzare la domanda di divisione anche se non fosse ancora formato il giudicato sulla sentenza di separazione, purché questo requisito sussistesse al momento della pronuncia di divisione (Cass. Civ. n. 4757/2010).

In presenza di una sentenza parziale, che pronunciava soltanto sullo lo status dei coniugi mentre il giudizio proseguiva su altri aspetti economici o relativi ai figli, era possibile avviare il giudizio di divisione anche durante la fase del procedimento di separazione personale.

La modifica legislativa consente pertanto di definire fin da subito i rapporti patrimoniali tra coniugi in regime di comunione legale.

Lo stesso articolo della legge di riforma aggiunge una previsione di natura procedurale secondo cui l’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione sull’atto di matrimonio.

Applicazione della nuova legge ai procedimenti in corso

L’art. 3 della legge, infine, disciplina la fase transitoria. Le nuove previsioni sulla riduzione dei tempi di proposizione della domanda di divorzio e di anticipazione dello scioglimento della comunione legale, si applicano alle domande di divorzio proposte dopo l’entrata in vigore della legge, anche quando sia pendente a tale data il procedimento di separazione personale che è presupposto della domanda.

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