Decreto Ingiuntivo 2017

02-02-2017 21:23 -

Il procedimento d´ingiunzione è una procedura giudiziaria con la quale qualunque creditore (privati cittadini, società, imprese, lavoratori, ..) possono recuperare un credito nei confronti della persona/ente debitrice.
Tale procedura consiste nel far emanare dal Giudice del Tribunale competente per tipologia del debito, un provvedimento contenete un ordine di immediato pagamento delle somme dovute, dimostrate attraverso documentazione idonea (fatture, scrittura privata con promessa di pagamento, estratti autentici delle scritture contabili, buste paga, ..).
Entro 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, il debitore può fare opposizione avanti il Tribunale che ha emesso il decreto stesso, dando così inizio ad una causa ordinaria per l´accertamento dell´effettività del debito ingiunto.

Ma come funziona il procedimento di ingiunzione?
Il procedimento d´ingiunzione è introdotto con un ricorso proposto avanti il Giudice competente, con l´assistenza di un avvocato.
è necessario che il credito vantato sia basato su idonea prova scritta, ossia:
Il Giudice, esaminato il ricorso e la documentazione, verificati i requisiti di cui all´art. 633 c.p.c., emetterà un decreto motivato con il quale ingiungerà al debitore di pagare la somma (o di consegnare la cosa richiesta) nel termine di 40 giorni, con avvertimento che nello stesso tempo potrà fare opposizione.
Se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale, il Giudice ingiunge al debitore di pagare senza dilazione di tempo.
Il Decreto Ingiuntivo, è quindi una procedura molto più veloce e meno costosa rispetto ad un procedimento giudiziario ordinario, poiché si svolge in audita altera parte.
Se il debitore, entro 40 giorni dalla data di notifica dell´ingiunzione, non provvede a presentare l´atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo e non adempie all´ordine di pagamento, viene attivata su istanza dell´avvocato della parte creditrice, la procedura esecutiva a carico del debitore, che potrà eventualmente concludersi con il pignoramento dei beni immobiliari, mobiliari, presso terzi e la vendita dei beni, oppure, con una procedura fallimentare.