Patrocinio a spese dello Stato

11-03-2016 13:07 -

Molte persone rinunciano a far valere i propri diritti e a rivolgersi ad un avvocato poiché ritengono di non poterne sostenere il costo economicamente, in quanto non tutti sono a conoscenza del fatto che se si ha, indicativamente, un reddito familiare inferiore ad Euro 11.528,41 (dato relativo all´anno 2015, che viene periodicamente aggiornato) i costi per l´avvocato li sostiene lo Stato.
Non tutti gli avvocati possono fornire questo servizio poiché occorre essere iscritti nell´apposito elenco.
L´avv. Elisabetta Marca è iscritta alle liste degli avvocati che possono fornire il patrocinio a spese dello Stato sia nel diritto di famiglia che che nel diritto del lavoro. L´ammissione non è automatica, ma previo possesso dei requisiti, occorre ovviamente presentare una apposita istanza, per la cui presentazione, redazione e raccolta della documentazione necessaria vi verrà fornita idonea assistenza.
Nel campo civile, in particolare in campo di diritto di famiglia, il limite reddituale viene valutato diversamente se il procedimento di cui avete necessità è una separazione dei coniugi oppure un divorzio. Poiché in questi tipi di procedimenti i due coniugi sono in sostanza contrapposti, nel calcolo del limite reddituale verrà preso in considerazione solo il reddito di chi richiede l´ammissione al patrocinio a spese dello Stato e di altri eventuali familiari conviventi e non verrà invece compreso nel calcolo il reddito dell´altro coniuge.