Negoziazione assistita obbligatoria

09-02-2015 15:46 -

NEGOZIAZIONE ASSISTITA OBBLIGATORIA

E´ partito lunedì 9 febbraio 2015, l´obbligo per gli avvocati di avviare un tentativo di negoziazione assistita prima del deposito della domanda giudiziale nelle cause concernenti:

- risarcimento del danno da sinistri stradali;

- recupero di somme, fino a 50mila euro, a qualsiasi titolo dovute, salvo che rientri nelle materie per cui è prevista la mediazione obbligatoria;

- contratti di trasporto o sub-trasporto.

Nelle materie nelle quali la negoziazione assistita è obbligatoria, l´avvocato della parte, prima di avviare la causa, deve obbligatoriamente inviare alla controparte una raccomandata a.r. o una posta elettronica certificata (Pec) in cui la invita a sottoscrivere una convenzione di negoziazione assistita. Si tratta, in particolare, di un accordo mediante il quale i rispettivi difensori convengono di cooperare per risolvere, in via amichevole, una controversia vertente su diritti disponibili, tramite l´assistenza di avvocati iscritti all´albo.
Se l´altra parte non aderisce all´invito (ossia non risponde entro 30 giorni dalla sua ricezione) o lo rifiuta, si può iniziare il processo giudiziale. Se l´invito viene accettato, le parti, con i loro avvocati, redigono la convenzione di negoziazione assistita in forma scritta. Quest´ultima può portare al raggiungimento di un accordo che, una volta sottoscritto dalle parti e dai relativi avvocati, costituisce titolo esecutivo e per l´iscrizione di ipoteca giudiziale.
Gli avvocati certificano l´autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale.
La negoziazione assistita è una sistema alternativo di risoluzione delle controversie che ha carattere residuale, ciò significa che tale procedura non trova applicazione nei casi in cui la legge prescriva il ricorso a specifiche procedure di mediazione o conciliazione (si pensi a tutti i casi la legge prevede l´esperimento della procedura di mediazione obbligatoria o il ricorso all´arbitro bancario finanziario o alla camera di conciliazione e di arbitrato presso la Consob).

Non si applica la negoziazione assistita nei seguenti casi:

- contratti conclusi tra professionisti e consumatori

- ricorsi per decreto ingiuntivo

- procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite;

- procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all´esecuzione forzata;

- procedimenti in camera di consiglio;

- azione civile esercitata nel processo penale;

- nei casi in cui la parte può stare in giudizio personalmente.