26 Aprile 2024
RIPRISTINO PROCEDIMENTO OBBLIGATORIO DI MEDIAZIONE

Il Decreto Legge n. 69/2013, c.d. decreto "del fare", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 21 giugno 2013, ha reintrodotto l´obbligo per le parti, prima di agire in giudizio, di tentare la mediazione in determinate materie civili e commerciali.

Tale normativa sarà applicabile solo 30 giorni dopo l´entrata in vigore della legge di conversione del decreto, in fase di approvazione parlamentare nella prima decade del mese di agosto, quindi in un termine ipotizzabile per la seconda metà di settembre.

Sulla base del nuovo comma 4 bis dell´art. 16 del D.Lgs. 28/2010, tutti gli avvocati iscritti all´albo sono di diritto mediatori. Il nuovo art. 12 c. 1 del Decreto Legislativo 28/2010 richiamato prevede che gli avvocati che assistono tutte le parti nel procedimento di mediazione dovranno sottoscrivere il verbale di accordo, affinché possa essere omologato e tale verbale possa in tal modo acquisire l´efficacia di titolo esecutivo.

Gli avvocati sono destinatari di precisi obblighi informativi nei confronti dei propri assistiti circa la possibilità di ricorrere alla mediazione. L´informazione deve essere fornita in modo chiaro e per iscritto, mentre il documento informativo deve essere sottoscritto dalla parte assistita e allegato all´atto introduttivo dell´eventuale causa.

Il nuovo c. 2 dell´art. 5 del Decreto 28/2010 prevede anche la possibilità per il giudice di disporre l´esperimento della mediazione nei procedimenti già in corso di primo grado o nel giudizio di appello.

Altra significativa novità è quella che tra le materie nelle quali vi è l´obbligo di mediazione non rientrano più le controversie di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti, mentre il tentativo obbligatorio di mediazione è escluso del tutto per alcuni procedimenti, tra i quali quello di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite previsto dall´art. 696 bis del codice di procedura civile.

Come regola generale, la mediazione dovrà essere svolta e conclusa prima di proporre la domanda giudiziale introduttiva della causa. Tuttavia, per i procedimenti cautelari e d´urgenza sarà sufficiente che l´istanza venga solamente depositata prima della proposizione della domanda giudiziale. Fanno eccezione alla regola generale i procedimenti per convalida di sfratto, i procedimenti possessori e i procedimenti per ingiunzione (inclusa l´opposizione), per i quali la domanda di mediazione andrà invece proposta dopo la domanda giudiziale e, rispettivamente, dopo la pronuncia del mutamento del rito ex art. 667 c.p.c., dopo l´ordinanza che pronuncia sul provvedimento d´urgenza ai sensi dell´art. 703 c. 3 c.p.c. e dopo la pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.

Ai sensi del nuovo art. 6 c. 1 D.Lgs. 28/2010, infine il procedimento di mediazione deve avere una durata massima di tre mesi e non è soggetto ai termini di sospensione feriale, che, come noto, decorre dal 1 agosto di ogni anno sino al 15 settembre.

Per il resto, è stata ripristinata la disciplina previgente del procedimento di mediazione, in quanto riproposta dal D.L. n. 69/2013 in commento, e cioè la disciplina già introdotta dal citato D.Lgs 28/2010, prima che la Corte Costituzionale con la nota sentenza pubblicata in data 07.12.2012 ne avesse disposto l´incostituzionalità.

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