25 Aprile 2024
PROCESSO DI ESECUZIONE - LE NOVITÀ DEL DECRETO LEGGE 132/2014

Il decreto legge 132/2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014 introduce anche delle novità relative al processo esecutivo.
Obiettivo del governo è stato quello di garantire una maggiore tutela dei creditori nonchè una semplificazione delle procedure. Trattasi di novità che sostanzialmente vanno a modificare alcuni punti della stessa procedura.

Le novita principali riguardano:

Modalità di "Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione" (art. 18)
Ricerca con modalita´ telematiche dei beni da pignorare (art.492 bis c.p.c.)
Provvedimenti circa i mobili estranei all´esecuzione (nuovo art. 609 c.p.c.)
Partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare con modalita´ telematiche (art. 155-ter delle disp. att. c.p.c.)
Modalita´ di accesso alle banche dati (art. 155-quater delle disp. att. c.p.c.)
Accesso alle banche dati tramite i gestori (art. 155-quinquies disp.att.c.p.c.)
Esecuzione presso terzi
Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti (art. 17)

Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione
L´articolo 18 apporta alcune modifiche concernenti l´iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione.
Le modifiche agli articoli 518, 543 e 557, sono tutte mirate sulla regolazione del procedimento d´esecuzione, al fine di garantirne l´andamento più spedito ma soprattutto la certezza degli effetti. Ulteriori norme riguardano proprio la nota di iscrizione al ruolo e i suoi contenuti minimi essenziali.
Da ultimo è stabilito altresì che a partire dal 31 marzo 2015 il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo avverrà esclusivamente con modalità telematiche.

Pignoramento Mobiliare
In base al nuovo art. 492 bis - "Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare", il creditore procedente con istanza al presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza l´ufficiale giudiziario alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.
L´ufficiale giudiziario avrà quindi la possibilità, ai fini dell´acquisizione d´informazioni per l´individuazione di cose e crediti da pignorare, di prendere visione presso:
-le banche dati delle pubbliche amministrazioni
-l´anagrafe tributaria
-l´archivio dei conti correnti bancari e degli altri rapporti finanziari
-il P.R.A. (pubblico registro automobilistico)
-le banche dati degli enti previdenziali
Terminate le operazioni l´ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze.
Se l´accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell´ufficiale giudiziario, quest´ultimo accede agli stessi per provvedere d´ufficio agli adempimenti relativi al pignoramento. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro dieci giorni dal rilascio a pena d´inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all´istanza per gli adempimenti relativi al pignoramento, all´ufficiale giudiziario territorialmente competente.
L´ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l´accesso nelle banche dati, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l´omessa o la falsa comunicazione e´ punita dal codice penale.
Se l´accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest´ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l´ufficiale giudiziario notifica d´ufficio al debitore e al terzo il verbale, che è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest´ultimo riferibili.
Quando l´accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest´ultimo che sono nella disponibilità di terzi l´ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.
Quando l´accesso ha consentito di individuare sia cose nella disponibilità del debitore che cose nella disponibilità di terzi, l´ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.
Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili dall´autorità giudiziaria ai fini della ricostruzione dell´attivo e del passivo nell´ambito di procedure concorsuali, di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui.
Fin quando non saranno attivati i collegamenti diretti degli ufficiali giudiziari alla banche dati e varato il relativo regolamento, i creditori potranno rivolgersi comunque direttamente ai gestori delle stesse sulla base dell´autorizzazione richiesta al presidente del tribunale o suo delegato che deve verificare unicamente l´esistenza di un titolo esecutivo. In tal modo il creditore privato può disporre di strumenti per la ricerca dei beni da pignorare analoghi a quelli finora previsti per i crediti erariali. Art. 155-quinquies (Accesso alle banche dati tramite i gestori)

Ufficiale giudiziario con compenso aggiuntivo
Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell´articolo 492-bis del codice di procedura civile o di pignoramento mobiliare, per incentivare l´efficienza degli ufficiale giudiziari nella ricerca dei beni e nel corso delle operazioni di pignoramento, è previsto un compenso aggiuntivo, che rientra nelle spese di esecuzione ed è determinato sulla base del risultato finale dell´esecuzione, ossia in percentuale variabile sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione delle cose.
In ogni caso il compenso dell´ufficiale giudiziario non può essere superiore ad un importo pari al 5 per cento del valore del credito per cui si procede.

Pignoramento presso terzi
Per semplificare il procedimento del pignoramento presso terzi, si prevede che la dichiarazione del terzo dovrà avvenire, in tutti i casi (anche quando è pignorato un credito di lavoro), mediante invio a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata entro dieci giorni direttamente al creditore.
Inoltre, in base all´art. 26 bis (Foro relativo all´espropriazione forzata di crediti), se il debitore esecutato è un privato, il giudice competente per i pignoramenti di crediti è quello del luogo dove il debitore esecutato ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede; rimane la competenza del giudice del luogo dove il terzo ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede solo quando esecutata è una pubblica amministrazione.
Infine viene previsto che la notifica al terzo del pignoramento possa essere effettuata in tutte le forme previste dal codice compresa quella mediante posta elettronica certificata.

Pignoramenti immobiliari
Per una maggiore efficienza delle procedure esecutive immobiliari, vista la difficoltà di collocazione dei beni sul mercato ed in particolare l´effetto dissuasivo delle incertezze in ordine allo stato di occupazione, è stato previsto che il giudice deve emettere, già quando dispone la vendita, l´ordine di liberazione dell´immobile che deve essere eseguito a cura del custode giudiziario.
Riguardo poi ai provvedimenti circa i beni mobili estranei all´esecuzione, l´art. 609 c.p. c prevede che l´ufficiale giudiziario intimi al proprietario degli stessi di asportarli entro un termine congruo. Decorso tale termine, se l´asporto non è stato eseguito, lo stesso ufficiale giudiziario determina il presumibile valore di realizzo dei beni ed indica le prevedibili spesa di custodia e di asporto. Successivamente i beni custoditi saranno oggetto di vendita ovvero di smaltimento o distruzione oppure, previa richiesta al giudice dell´esecuzione, riconsegnati al proprietario con corresponsione delle spese e compensi per la custodia e per l´asporto.

Interessi legali

Tra le misure adottate per il contrasto nel ritardo nei pagamenti il legislatore ha previsto, all´articolo 1284 del codice civile, in aggiunta al terzo comma, che: "Se le parti non ne hanno determinato la misura, da quando ha inizio un procedimento di cognizione il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali."


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