20 Aprile 2024
Il fondo di garanzia per le vittime della strada è un fondo istituito già con la L. n. 990 del 1969 (oggi abrogata per effetto dell’entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni private) o oggi disciplinato dagli articoli 283 e seguenti del D.Lgs. n. 209 del 2005 e gestito dalla Consap, società ad integrale capitale pubblico che agisce sotto la vigilanza del Ministero delle Attività Produttive, e ha il compito di garantire il giusto risarcimento ai danneggiati in caso di sinistro che coinvolge un mezzo non assicurato oppure un mezzo che non viene identificato. Si pensi, ad esempio, all´ipotesi in cui il conducente, dopo l´incidente, riesca a darsi alla fuga senza consentire al danneggiato di annotarsi gli estremi della targa.
Il Fondo di garanzia opera sul territorio nazionale attraverso delle Compagnie assicuratrici (c.d. designate) che cambiano a seconda della regione nella quale è avvenuto il sinistro e che gestiscono la procedura di risarcimento come se il mezzo non assicurato (oppure non identificato) fosse assicurato presso di loro.
Dopo avere il liquidato il danno, il Fondo procede a recuperare quanto pagato direttamente dal danneggiante (sempre che questi venga identificato).

Il Fondo di garanzia per le vittime della strada interviene, in particolare, nelle ipotesi in cui l’incidente sia stato causato da un veicolo:

non identificato: in questo caso vengono risarciti solo i danni alla persona. Se il danno alla persona è grave il Fondo risarcirà anche i danni alle cose con importo superiore ad Euro 500 e per la parte eccedente i 500 Euro;
non assicurato: in questo caso vengono risarciti sia i danni alle cose che i danni alla persona;
assicurato presso una Compagnia che al momento del sinistro si trova in uno stato di liquidazione coatta (o che successivamente venga a trovarsi in questa condizione): in questo caso vengono risarciti sia i danni alle cose che i danni alla persona;
messo in circolazione contro la volontà del proprietario: in questo caso vengono risarciti i danni alla persona e alle cose subiti dai terzi trasportati o dalle persone trasportate contro la loro volontà oppure dalle persone che sono inconsapevoli della circolazione illegale del mezzo.

Il Codice delle Assicurazioni private prevede comunque che i massimali entro i quali viene liquidato il risarcimento siano stabiliti con un apposito regolamento ministeriale.

Il Fondo di Garanzia per le vittime della strada si attiva su richiesta del danneggiato che lamenti dei danni subiti nell’ambito di un sinistro che ha coinvolto un mezzo non identificato oppure non assicurato.

La richiesta di risarcimento deve essere inviata alla Compagnia Assicuratrice che gestisce la procedura all´interno della regione nella quale è avvenuto il sinistro, di cui esiste apposito elenco delle Compagnie designate
Una copia della richiesta va inviata anche alla Consap nella sua qualità di gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Per consentire al Fondo di gestire il sinistro la richiesta deve specificare:

il luogo e l’ora in cui l’incidente è avvenuto
la dinamica del sinistro
i dati del richiedente
i dati del conducente e del proprietario del veicolo
i dati identificativi dei veicoli coinvolti (targa, marca, modello) se disponibili
se il veicolo danneggiante non è identificato occorre specificarlo
se il veicolo danneggiante risulta non assicurato occorre specificarlo
la denominazione della Compagnia assicuratrice del mezzo del danneggiato
nel caso in cui siano intervenute autorità di pubblica sicurezza i loro estremi.

Nel caso in cui la richiesta riguardi solo il risarcimento di danni a cose (si tratta generalmente dei c.d. danni materiali al veicolo) occorre specificare:

l’entità del danno (allegando se disponibili una copia della fattura per le riparazioni se queste sono già state eseguite oppure un preventivo)
il luogo, i giorni e gli orari nei quali il mezzo e le cose sono disponibili per essere sottoposti a perizia.

Nel caso in cui, invece, venga richiesto anche il risarcimento dei danni fisici (e più in generale dei danni non patrimoniali) occorre specificare:

l’entità delle lesioni (allegando una copia della relazione di perizia medico legale)
l’attestazione medica che dimostri l’avvenuta guarigione.

Nel caso in cui, invece, il mezzo danneggiante sia assicurato presso una Compagnia assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa occorre inviare al Commissario liquidatore un’analoga richiesta (v. modello).

Una volta ricevuta la richiesta di risarcimento la Compagnia designata verificherà se effettivamente il mezzo che ha causato l´incidente non era coperto da alcuna assicurazione oppure se non risulta identificato.

A questo punto, se la richiesta rientra tra quelle che il Fondo può prendere in carico, si avvia la procedura di risarcimento come se il mezzo che ha causato il danno fosse assicurato dalla Compagnia designata.
Entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione la Compagnia designata è obbligata a

formulare al danneggiato un’offerta di risarcimento
comunicare al danneggiato i motivi per i quali ritiene di non formulare nessuna offerta (si pensi al caso in cui la Compagnia ritiene che il sinistro non sia mai avvenuto).

Il termine è invece di sei mesi nel caso in cui si tratti di danno causato da un veicolo assicurato presso una Compagnia posta il liquidazione coatta.
Se la documentazione è incompleta la Compagnia deve segnalarlo al richiedente entro 30 giorni e il termine per effettuare l’offerta rimane sospeso finché la documentazione non viene integrata.

La Compagnia designata, una volta liquidato il risarcimento, procede ad identificare il responsabile del sinistro e a richiedere a quest´ultimo il rimborso di quanto pagato al danneggiato.
Se il danneggiante non procede spontaneamente al pagamento la Compagnia designata può procedere nei suoi confronti per il recupero coattivo della somma.

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