
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
Con la Legge 6/2004 il Legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova misura di protezione giuridica: "l´amministratore di sostegno" con l´obiettivo di dare tutela alle persone che possono avere necessità di protezione momentanea o illimitata.
A tal proposito l´art. 1 della summenzionata legge così recita: "tutelare ... le persone prive in tutto o in parte di autonomia, con la minore limitazione possibile della capacità di agire ".
l´amministratore di sostegno è nominato con decreto dal Giudice Tutelare al fine di assistere, sostenere, rappresentare chi, per effetto di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell´impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere in tutto o in parte al compimento delle funzioni della vita quotidiana.
Possono chiedere la nomina dell´amministratore di sostegno:
1) il beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato;
2) i familiari entro il 4° grado: genitori, figli, fratelli o sorelle, nonni, zii, prozii, nipoti e cugini;
3) gli affini entro il 2°grado: cognati, suoceri, generi, nuore;
4) il Pm;
5) il tutore o curatore.
Non tutti i soggetti possono, però , ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno. Ai sensi dell´art. 408 c.c.: "Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il soggetto beneficiario".
L´istanza può essere presentata senza l´obbligatoria assistenza tecnica di un avvocato. Sul punto, così, si è pronunciata la Suprema Corte sancendo "il principio in base al quale il procedimento per la nomina dell´amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi in cui l´emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l´intervento dell´amministratore. Per contro, necessita la difesa tecnica laddove il decreto che il giudice ritenga di emettere incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze, analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l´interdetto o l´inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio" (Cass. Civ. sentenza n. 25366/2006).
Per poter procedere alla nomina di un amministratore di sostegno non è sufficiente che la persona sia incapace, ma occorre che vi sia pure un interesse attuale e concreto al compimento di atti per i quali è fondamentale l´amministratore di sostegno e che il soggetto interessato non sarebbe in grado di compiere da solo.
L´istanza, che assume la forma del ricorso, va presentata direttamente al giudice tutelare del luogo dove il soggetto interessato vive abitualmente. Il giudice tutelare provvede, entro 60 giorni dalla data di presentazione dell´istanza - ricorso, alla nomina con decreto motivato immediatamente esecutivo. Il provvedimento di nomina deve contenere, ai sensi dell´art. 405 c.c., l´indicazione:
"1) delle generalità della persona beneficiaria e dell´amministratore di sostegno;
2) della durata dell´incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
3) dell´oggetto dell´incarico e degli atti che l´amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l´assistenza dell´amministratore di sostegno;
5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l´amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
6) della periodicità con cui l´amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l´attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario".
"La scelta dell´amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L´amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata [...]".
E, ancora, dispone: "Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l´opportunità, e nel caso di designazione dell´interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all´incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha la facoltà di delegare con atto depositato presso l´ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo". Per quanto concerne i poteri e doveri cui è tenuto l´amministratore di sostegno, le norme di riferimento sono l´art. 409 e l´art. 410 c.c. .
Ai sensi dell´art. 409 c.c.: "Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l´assistenza necessaria dell´amministratore di sostegno. Il beneficiario dell´amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana".
Dal tenore letterale della disposizione riportata si evince che gli atti che l´amministratore di sostegno può compiere in rappresentanza, ovvero in nome e per conto del beneficiario saranno preclusi al beneficiario dell´amministrazione di sostegno. In questa ipotesi distinguiamo tra:
1) atti di ordinaria amministrazione: ( si pensi ad esempio acquisto di beni mobili) per il compimento dei quali l´amministratore non può agire senza la preventiva autorizzazione del giudice tutelare ( a meno che il giudice nel decreto non abbia disposto diversamente);
2) atti di straordinaria amministrazione: ( si pensi ad esempio alla compravendita di un bene immobile; agire in giudizio...) per il compimento dei quali è necessaria l´autorizzazione, con decreto, dal giudice tutelare.
Gli atti che l´amministratore di sostegno può compiere in assistenza del beneficiario sono atti che si concludono solo con l´intervento sia del beneficiario, sia dell´amministratore di sostegno.
Gli atti che, invece, non sono riservati alla competenza esclusiva o parziale dell´amministratore di sostegno rimangono nella piena titolarità del beneficiario.
Il beneficiario, infatti, indipendentemente dalle prescrizioni contenute nel decreto di nomina, può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.
Quanto ai doveri l´art. 410 c.c. stabilisce che, nello svolgimento delle sue funzioni, l´amministratore di sostegno deve rispettare una serie di doveri e precisamente:
a) tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario;
b) deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere;
c) deve informare il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso;
d) è tenuto, altresì, a continuare nello svolgimento dei suoi compiti per almeno dieci anni ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dal convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.
Il nostro legislatore ha, altresì, previsto che l´amministratore di sostegno è tenuto periodicamente - annualmente, semestralmente... - in base alla cadenza temporale prescritta dal giudice tutelare alla presentazione al medesimo di una relazione che attesti l´attività svolta e descriva, dettagliatamente, le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario e rendere il conto della propria gestione economica.
L´amministratore di sostegno, una volta nominato, presta giuramento di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza. Nello svolgimento delle sue funzioni deve tenere conto delle aspirazioni e dei bisogni del beneficiario e informarlo delle decisioni che intende prendere e, in caso di disaccordo, informarne il giudice tutelare.
L´art. 412 c.c. dispone che: "Gli atti compiuti dall´amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all´oggetto dell´incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell´amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.
Possono essere parimenti annullati su istanza dell´amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l´amministrazione di sostegno.
Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all´amministrazione di sostegno"
Il nostro legislatore all´art. 413 c.c. ritiene che, se sussistono determinati requisiti, è possibile chiedere la cessazione o la sostituzione dell´amministratore di sostegno. Tale richiesta motivata deve essere proposta con apposita istanza al giudice tutelare dal beneficiario, dall´amministratore di sostegno, dal Pm o da uno dei soggetti di cui all´art. 406 c.c.. L´istanza deve essere comunicata al beneficiario ed all´amministratore di sostegno. Il giudice una volta acquisite tutte le necessarie informazioni e disposti i mezzi istruttori decide con decreto motivato.
Con la Legge 6/2004 il Legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova misura di protezione giuridica: "l´amministratore di sostegno" con l´obiettivo di dare tutela alle persone che possono avere necessità di protezione momentanea o illimitata.
A tal proposito l´art. 1 della summenzionata legge così recita: "tutelare ... le persone prive in tutto o in parte di autonomia, con la minore limitazione possibile della capacità di agire ".
l´amministratore di sostegno è nominato con decreto dal Giudice Tutelare al fine di assistere, sostenere, rappresentare chi, per effetto di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell´impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere in tutto o in parte al compimento delle funzioni della vita quotidiana.
Possono chiedere la nomina dell´amministratore di sostegno:
1) il beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato;
2) i familiari entro il 4° grado: genitori, figli, fratelli o sorelle, nonni, zii, prozii, nipoti e cugini;
3) gli affini entro il 2°grado: cognati, suoceri, generi, nuore;
4) il Pm;
5) il tutore o curatore.
Non tutti i soggetti possono, però , ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno. Ai sensi dell´art. 408 c.c.: "Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il soggetto beneficiario".
L´istanza può essere presentata senza l´obbligatoria assistenza tecnica di un avvocato. Sul punto, così, si è pronunciata la Suprema Corte sancendo "il principio in base al quale il procedimento per la nomina dell´amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi in cui l´emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l´intervento dell´amministratore. Per contro, necessita la difesa tecnica laddove il decreto che il giudice ritenga di emettere incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze, analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l´interdetto o l´inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio" (Cass. Civ. sentenza n. 25366/2006).
Per poter procedere alla nomina di un amministratore di sostegno non è sufficiente che la persona sia incapace, ma occorre che vi sia pure un interesse attuale e concreto al compimento di atti per i quali è fondamentale l´amministratore di sostegno e che il soggetto interessato non sarebbe in grado di compiere da solo.
L´istanza, che assume la forma del ricorso, va presentata direttamente al giudice tutelare del luogo dove il soggetto interessato vive abitualmente. Il giudice tutelare provvede, entro 60 giorni dalla data di presentazione dell´istanza - ricorso, alla nomina con decreto motivato immediatamente esecutivo. Il provvedimento di nomina deve contenere, ai sensi dell´art. 405 c.c., l´indicazione:
"1) delle generalità della persona beneficiaria e dell´amministratore di sostegno;
2) della durata dell´incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
3) dell´oggetto dell´incarico e degli atti che l´amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l´assistenza dell´amministratore di sostegno;
5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l´amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
6) della periodicità con cui l´amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l´attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario".
"La scelta dell´amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L´amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata [...]".
E, ancora, dispone: "Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l´opportunità, e nel caso di designazione dell´interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all´incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha la facoltà di delegare con atto depositato presso l´ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo". Per quanto concerne i poteri e doveri cui è tenuto l´amministratore di sostegno, le norme di riferimento sono l´art. 409 e l´art. 410 c.c. .
Ai sensi dell´art. 409 c.c.: "Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l´assistenza necessaria dell´amministratore di sostegno. Il beneficiario dell´amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana".
Dal tenore letterale della disposizione riportata si evince che gli atti che l´amministratore di sostegno può compiere in rappresentanza, ovvero in nome e per conto del beneficiario saranno preclusi al beneficiario dell´amministrazione di sostegno. In questa ipotesi distinguiamo tra:
1) atti di ordinaria amministrazione: ( si pensi ad esempio acquisto di beni mobili) per il compimento dei quali l´amministratore non può agire senza la preventiva autorizzazione del giudice tutelare ( a meno che il giudice nel decreto non abbia disposto diversamente);
2) atti di straordinaria amministrazione: ( si pensi ad esempio alla compravendita di un bene immobile; agire in giudizio...) per il compimento dei quali è necessaria l´autorizzazione, con decreto, dal giudice tutelare.
Gli atti che l´amministratore di sostegno può compiere in assistenza del beneficiario sono atti che si concludono solo con l´intervento sia del beneficiario, sia dell´amministratore di sostegno.
Gli atti che, invece, non sono riservati alla competenza esclusiva o parziale dell´amministratore di sostegno rimangono nella piena titolarità del beneficiario.
Il beneficiario, infatti, indipendentemente dalle prescrizioni contenute nel decreto di nomina, può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.
Quanto ai doveri l´art. 410 c.c. stabilisce che, nello svolgimento delle sue funzioni, l´amministratore di sostegno deve rispettare una serie di doveri e precisamente:
a) tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario;
b) deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere;
c) deve informare il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso;
d) è tenuto, altresì, a continuare nello svolgimento dei suoi compiti per almeno dieci anni ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dal convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.
Il nostro legislatore ha, altresì, previsto che l´amministratore di sostegno è tenuto periodicamente - annualmente, semestralmente... - in base alla cadenza temporale prescritta dal giudice tutelare alla presentazione al medesimo di una relazione che attesti l´attività svolta e descriva, dettagliatamente, le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario e rendere il conto della propria gestione economica.
L´amministratore di sostegno, una volta nominato, presta giuramento di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza. Nello svolgimento delle sue funzioni deve tenere conto delle aspirazioni e dei bisogni del beneficiario e informarlo delle decisioni che intende prendere e, in caso di disaccordo, informarne il giudice tutelare.
L´art. 412 c.c. dispone che: "Gli atti compiuti dall´amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all´oggetto dell´incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell´amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.
Possono essere parimenti annullati su istanza dell´amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l´amministrazione di sostegno.
Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all´amministrazione di sostegno"
Il nostro legislatore all´art. 413 c.c. ritiene che, se sussistono determinati requisiti, è possibile chiedere la cessazione o la sostituzione dell´amministratore di sostegno. Tale richiesta motivata deve essere proposta con apposita istanza al giudice tutelare dal beneficiario, dall´amministratore di sostegno, dal Pm o da uno dei soggetti di cui all´art. 406 c.c.. L´istanza deve essere comunicata al beneficiario ed all´amministratore di sostegno. Il giudice una volta acquisite tutte le necessarie informazioni e disposti i mezzi istruttori decide con decreto motivato.